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Doveri del cliente
I doveri dei clienti
I doveri dei clienti sono regolamentati
dall'articolo 25 della L.R. 42/48 e successive
modifiche. In base a tali norme, i Clienti di
Siena Mobilità sono tenuti a:
• Munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio,
conservarlo per la durata del percorso e fino
alla fermata di discesa, nonché a esibirlo
su richiesta del personale di vigilanza;
• Occupare un solo posto a sedere;
• Rispettare le disposizioni relative ai
posti riservati;
• Non disturbare gli altri viaggiatori (l'uso
dei cellulari è ammesso, a condizione di
non arrecare disturbo agli altri viaggiatori);
• Non sporcare e non danneggiare i mezzi
e le strutture di supporto. Le sanzioni di cui
all'art. 25, comma 4, della Legge Regionale 31
luglio 1998, n° 42 (Norme per il trasporto
pubblico locale) non si applicano qualora tali
atti siano compiuti da chi è colto da improvviso
malore, fermo restando l'obbligo del risarcimento
del danno eventualmente arrecato;
• Non trasportare oggetti nocivi o pericolosi;
• Non portare con sé armi cariche
e non smontate, salvo quanto stabilito dalle vigenti
leggi in materia di detenzione nonché di
tutela della sicurezza pubblica. Le munizioni
di dotazione devono essere accuratamente custodite
negli appositi contenitori. Il divieto non si
applica agli agenti della Forza Pubblica;
• Non usare segnali di allarme o qualsiasi
dispositivo di emergenza se non in caso di grave
ed incombente pericolo;
• Rispettare le disposizioni concernenti
il trasporto di animali ed il trasporto bagagli;
• Non fumare;
• Non gettare alcun oggetto dai veicoli.
· Uso obbligatorio delle cinture di sicurezza a bordo dei bus: in attuazione alla Direttiva 911671/CEE, il D. Lgs. 150/06 ha introdotto l'obbligo per tutti i passeggeri di età superiore a 3 anni di utilizzare, quando sono seduti, cinture di sicurezza di cui gli autobus siano provvisti. L'obbligo non è pertanto previsto per i mezzi sprovvisti di cinture di sicurezza. Il mancato rispetto di tale prescrizione prevede una sanzione da € 68,00 a € 275,00.
L'inosservanza dei doveri dei clienti previsti al punto
5.2 (con eccezione della parte
relativa ai documenti di viaggio) è punita con
sanzione amministrativa pecuniaria
da 10 a 60 euro. Se oblata entro i 5 giorni successivi
all'emissione della sanzione
l'importo sarà pari a 10 euro; fra il 5°
e il 60° giorno successivo alla sanzione, l'importo
sarà pari a 20 euro; oltre tale termine sarà
emessa ordinanza ingiuntiva per
l'importo massimo pari a 60 euro. Per il contraddittorio
valgono le stesse regole
esposte nel presente paragrafo.
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