|
Le sanzioni a carico
dei clienti
I viaggiatori sprovvisti di idoneo documento di viaggio ovvero muniti di documento di viaggio non valido o scaduto sono tenuti al pagamento della sanzione amministrativa prevista dalla vigente normativa (Art. 25 L.R. Toscana 42/98) compresa tra € 40,00 ed € 240,00 oltre al pagamento dell'importo relativo alla tariffa per il servizio usufruito.
Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato nella misura minima rispettivamente indicata, direttamente nelle mani del personale incaricato del controllo all'atto della contestazione o comunque nei 5 giorni successivi (pari ad € 40,00 più il costo del biglietto per la tratta utilizzata). Resta ferma la possibilità del pagamento in misura ridotta (pari al doppio della sanzione minima uguale quindi a € 80,00 più il costo del biglietto per la tratta utilizzata) da effettuarsi fra il 6° e il 60° giorno dalla data di contestazione o notificazione della medesima ai sensi dell'art.8 della L.R.81/2000. Il pagamento può anche essere effettuato con le modalità indicate dalla sanzione stessa.
Nel caso in cui il cliente non si avvalga della forma di pagamento ridotta verrà emessa da SIENA MOBILITA’, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81, ordinanza ingiuntiva di pagamento fino all'importo massimo previsto dalla legge.
In base all’art. 18 della Legge 689/81 e della L.R. 81/2000 è facoltà dell’autore della trasgressione inviare entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica eventuali scritti difensivi e/o richiedere di essere ascoltato indirizzando la propria richiesta tramite raccomandata A/R a TIEMME S.p.A., incaricata di emettere sanzioni amministrative di Siena Mobilità – Ufficio Sanzioni Amministrative - S.S.73 Levante, 23 – 53100 SIENA o tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo di Sede.
Avverso l’ordinanza ingiuntiva è consentito ricorrere presso l’Ufficio del Giudice di Pace territorialmente competente.
In applicazione alla L.241/90, in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti, in ogni ordinanza sarà indicato il responsabile del procedimento.
I clienti sprovvisti di titolo di viaggio che, entro i 5 giorni successivi all’accertamento, presentino ai competenti uffici aziendali l’abbonamento personale regolarmente vidimato in data anteriore a quella dell’accertamento non saranno soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria, ma saranno tenuti al pagamento di euro 5,00 per recupero spese amministrative.
I viaggiatori che non osservino gli ulteriori obblighi (DOVERI DEI CLIENTI) disposti dalla Regione Toscana saranno tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 a 60 euro. Se oblata entro i 5 giorni successivi all’emissione della sanzione l’importo sarà pari a 10 euro; fra il 6° e il 60° giorno successivo alla sanzione, l’importo sarà pari a 20 euro; oltre tale termine sarà emessa ordinanza ingiuntiva per l’importo massimo pari a 60 euro. Per il contraddittorio valgono le stesse regole esposte nel presente paragrafo.
Scarica il modulo
|